Oggetto: Consulenti per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose.
Come è noto, larticolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, ha fissato al 18 marzo 2001 il termine entro il quale i
titolari del certificato provvisorio di cui allart. 7 del decreto legislativo 4
febbraio 2000 avrebbero dovuto presentare domanda desame per il conseguimento del
certificato di formazione professionale di cui allart. 5 del medesimo decreto
legislativo, nellintendimento di fornire alle commissioni desame un lasso di
tempo sufficiente per completare gli adempimenti di competenza entro il 18 settembre 2001,
data di scadenza dei certificati provvisori.
Il notevole numero di domande presentate ai sensi della suddetta disposizione ha
tuttavia impedito ad alcune commissioni, malgrado lenorme impegno profuso, di
convocare tutti i richiedenti in tempo utile.
Ad evitare, pertanto, che questi ultimi, per cause non dipendenti dalla propria
volontà, possano trovarsi in condizioni di inadempienza, si ritiene necessario disporre
quanto segue.
I richiedenti convocati per una seduta desame successiva al 18 settembre 2001
possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, allUfficio provinciale
sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda desame, esibendo il
certificato provvisorio ed una sua fotocopia.
Lufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro
il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere lesame in una data
antecedente al 19 settembre 2001, provvede a prorogare il certificato provvisorio
apponendo in calce allo stesso la dicitura "Rinnovato fino al
.",
nonché la data del rinnovo e la firma del funzionario che ha provveduto al rinnovo - fino
al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione desame, per
tener conto dei termini fissati dallart. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6
giugno 2000.
Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto lesame con esito
favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo
prima della data di scadenza del certificato provvisorio.
Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per
sostenere lesame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o
abbiano sostenuto lesame con esito negativo.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)